Art. 1) Denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, l’Associazione senza scopo di lucro avente la denominazione

“Associazione Italiana per la medicina probiotica ETS”

in breveItPROMETS”

L’Associazione ha sede nel Comune di Brunico.

Le variazioni di indirizzo all’interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore:

  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di attività di interesse generale a norma dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore
  • In particolare lo scopo dell’Associazione è quello di promuovere la ricerca scientifica sui probiotici medici e l’acquisizione di nuove conoscenze nel campo della prevenzione delle malattie in relazione ai probiotici.
  • L’Associazione condurrà ricerca scientifica in questi campi e svilupperà metodi e prodotti che promuovano la salute generale precisandosi che l’Associazione non stipulerà contratti di ricerca con le aziende, ma condurrà la ricerca esclusivamente in proprio e senza fini di lucro.
  • A tal fine l’Associazione opererà nei modi e con gli strumenti e le iniziative di volta in volta ritenuti più idonei. Nei limiti strettamente consentiti dalle norme del terzo settore, essa potrà attuare le seguenti azioni
    • ideare ed effettuare il monitoraggio di base dei progetti di ricerca;
    • realizzare attività editoriali, di documentazione e ricerca, pubblicare saggi, opuscoli, libri, scritti, audiovisivi, materiale multimediale, con l’esclusione di giornali quotidiani, che possano contribuire alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sugli scopi istituzionali, e, comunque, e più in generale, organizzare, promuovere e gestire direttamente o indirettamente qualsiasi attività culturale utile al fine del perseguimento dei medesimi scopi sociali, e in particolare quelle volte alla sensibilizzazione sui temi dei probiotici;
    • organizzare congressi, conferenze, seminari ed eventi di discussione relativi ai probiotici;
    • creare una biblioteca e un database scientifico relativi ai probiotici;
    • favorire incontri e scambio di esperienze tra i membri dell’associazione nonché tra le persone colpite dalla malattia, nonché promuovere la collaborazione tra medici, farmacisti, laboratori medici e istituti scientifici;
    • stabilire e mantenere contatti con istituzioni aventi finalità analoghe a quelle della Associazione.

Al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento degli scopi istituzionali – e pertanto in via secondaria e strumentale a questi – l’Associazione può svolgere “attività diverse” rispetto alle attività che costituiscono il suo oggetto principale.
Tali “attività diverse” devono essere svolte secondo i criteri ed i limiti prescritti ai sensi dell’art. 6, comma 1, Codice del Terzo Settore. Nei limiti sopra indicati, l’individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.
Sempre al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la Associazione può in particolare svolgere attività di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
L’attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto prescritto dall’art. 7, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

Art. 3) Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all’esercizio delle attività che ne sono l’esplicazione.

 

Sono associati i fondatori dell’Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell’organo amministrativo.
Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Associazione. Gli organi dell’associazione saranno eletti secondo i principi della democrazia. L’associazione deve essere organizzata in modo da escludere la discriminazione delle persone.
Gli associati sono dunque tenuti all’adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l’obbligo di contribuire alle necessità economiche dell’Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall’Organo Amministrativo.
Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell’Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell’Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l’esame personale presso la sede dell’Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese del richiedente.

Art. 4) Volontari

L’Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell’opera di volontari.
Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell’Associazione o dei progetti dell’Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.
I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Art. 5) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell’Associazione ne fa domanda all’Organo Amministrativo mediante istanza scritta via e-mail con conferma di consegna, raccomandata o fax che contenga, oltre alle proprie generalità, un’esplicita adesione al presente Statuto.
Sull’istanza si pronuncia l’Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. In esito all’ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.
Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni per iscritto tramite e-mail con conferma di consegna, raccomandata o fax all’Organo Amministrativo, che sull’istanza di ammissione si pronunci l’assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 6) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l’associato può recedere in ogni tempo dall’Associazione dandone comunicazione all’Organo Amministrativo con preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell’avvenuta ricezione come, in particolare, via e-mail con conferma di consegna o via fax.
Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso in cui è stato esercitato il recesso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto al rimborso della quota associativa, della quota di ammissione o di altri importi versati all’associazione.
L’associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell’Organo Amministrativo; contro detta deliberazione Il socio può presentare ricorso all’assemblea in qualsiasi momento.
Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell’esclusione l’associato può essere riammesso dall’ Organo Amministrativo.

Art. 7) Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) l’Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) l’Organo di Controllo.

Art. 8) Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L’assemblea degli associati:

  • nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo e il Revisore;
  • approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove obbligatorio per legge;
  • delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto;
  • approva i regolamenti;
  • delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione;
  • delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all’esclusione di un associato;
  • delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

 

B) Convocazione

L’Assemblea è convocata dall’Organo Amministrativo, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, almeno una volta all’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.
L’assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.
L’assemblea è convocata mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione, ad esempio tramite raccomandata, e-mail con conferma di consegna o fax. almeno quindici giorni prima dell’assemblea.
La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all’indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall’associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all’Associazione.

 

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni ed in regola con il pagamento della quota associativa e/o della quota di ingresso. Si considera quale data d’iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell’associato.
Ciascun associato esprime un solo voto.
Ciascun associato che sia in regola con il pagamento della quota associativa e/o della quota di ingresso, può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in allegato all’avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l’Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.
Il voto si esercita in modo palese.
Qualora consentito dalla legge, è ammessa la votazione a scrutinio segreto su decisione dell’Assemblea Generale.

 

D) Svolgimento

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano di età del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall’Associato indicato dall’assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell’assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell’Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell’Assemblea.
Il Presidente dell’Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell’Assemblea può ammettere l’intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti associati l’informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.
L’assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall’avviso di convocazione.
Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’assemblea possono svolgersi anche con modalità virtuale ovvero in assenza di presenza fisica dei membri ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
a) che sia consentito al Presidente dell’assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
b) che sia consentito al verbalizzante di percepire di vedere e sentirei fatti e gli atti compiuti nella riunione;
c) che sia consentito a tutti gli i partecipanti di intervenire alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

 

E) Maggioranze

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la partecipazione della metà più uno (1) degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai partecipanti, tranne nei casi in cui la legge o lo Statuto prescrivano una maggioranza più elevata.
In seconda convocazione l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai partecipanti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto e per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la partecipazione ed il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo e/o il Presidente non hanno diritto di voto.

Art. 9) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

Il Consiglio Direttivo è preposto alla gestione ed amministrazione dell’Associazione.
È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Spetta al Consiglio Direttivo di:

  • assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
  • convocare l’Assemblea degli associati;
  • provvedere all’ammissione e all’esclusione degli associati;
  • redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
  • predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell’Associazione;
  • compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l’impiego dei contributi degli associati e più in generale dei mezzi finanziari dell’Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
  • determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
  • deliberare in merito all’ammissione ed esclusione degli associati;
  • sottoporre all’assemblea proposte e mozioni;
  • consentire la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
  • conferire mandati/incarichi a soggetti terzi (siano esse persone fisiche che giuridiche) per il compimento di singoli atti ed attività;
  • promuovere e organizzare gli eventi associativi;
  • compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all’assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati, a maggioranza semplice.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di al meno 3 (tre) membri. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 4 (quattro) esercizi, cioè fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del quarto esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata.
I componenti il Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall’esperienza professionale;
  • professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
  • indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell’associazione.
  • Oltre che per morte e scadenza del mandato, la carica di un membro del Consiglio Direttivo cessa per revocare da parte dell’Assemblea e per dimissioni.

I membri del Consiglio Direttivo possono rassegnare le proprie dimissioni per iscritto in qualsiasi momento. La dichiarazione di dimissioni deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo o, in caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, all’Assemblea generale. Le dimissioni diventeranno effettive con l’elezione del successore. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica dopo la scadenza del loro mandato fino all’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, dovrà essere convocata d’urgenza l’assemblea per la sostituzione dei membri cessati; i consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo in carica al momento della sostituzione.
La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico.

 

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell’avvenuta ricezione, ad esempio tramite e-mail con conferma di consegna, fax o raccomandata.
La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell’Organo di Controllo, se nominati.
Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando partecipano tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l’Organo di Controllo, se nominati, siano stati informati e non vi si oppongano.
Il Consiglio delibera sempre a maggioranza semplice dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità virtuale, ovvero in assenza di presenza fisica dei membri del Consiglio, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

  • a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
  • b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
  • c) che sia consentito a tutti gli partecipanti di intervenire alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

 

D) Doveri dell’ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all’attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a 3 (tre) riunioni consecutive è considerato dimissionario.
Ciascun consigliere deve astenersi dall’intraprendere attività o dall’assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell’Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all’immagine dell’Ente o al buon corso dell’attività.
I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall’agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall’esercitare il diritto di voto.
I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell’Associazione, dei creditori dell’Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.
Si applica in ogni caso il disposto dell’art. 2475-ter del codice civile.

Art. 10) Presidente dell’Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e sottoscrive il bilancio.
È eletto all’interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l’esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 4 quattro) esercizi ed è rieleggibile.
In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 11) Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.
I componenti l’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell’assemblea che approva il bilancio.

 

B) Composizione

Se collegiale, l’Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.
I componenti l’Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
Ai componenti l’Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell’art. 2399 cod. civ.
La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 12) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.
La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Art. 13) Patrimonio dell’Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell’Associazione è l’insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative e/o della quota di ingresso, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.
Si compone di:

  • a) un Fondo di Dotazione dell’importo di EUR. 15.000,00, che costituisce il patrimonio minimo dell’associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.
    Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.
    Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che il valore del Fondo di Dotazione sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l’Organo di Controllo devono senza indugio convocare l’Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell’attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;
  • b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

 

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all’art. 2.
In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.
Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

  • la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
  • la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
  • l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale;
  • la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro (4) punti al tasso annuo di riferimento.

C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l’Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Art. 14) Bilancio

L’esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’assemblea degli associati per l’approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l’indicazione di proventi e oneri dell’Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l’andamento economico e gestionale dell’Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall’Organo di Controllo e/o dal Revisore.
Il bilancio così formato, una volta approvato dall’Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.
Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.
Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell’Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l’indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi eventualmente attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo, agli eventuali dirigenti, se assunti, nonché agli associati.

Art. 15) Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.