Art. 9) Consiglio Direttivo
A) Funzioni
Il Consiglio Direttivo è preposto alla gestione ed amministrazione dell’Associazione.
È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Spetta al Consiglio Direttivo di:
- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l’Assemblea degli associati;
- provvedere all’ammissione e all’esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell’Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l’impiego dei contributi degli associati e più in generale dei mezzi finanziari dell’Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all’ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all’assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi (siano esse persone fisiche che giuridiche) per il compimento di singoli atti ed attività;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all’assemblea o di competenza di altri Organi.
Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati, a maggioranza semplice.
B) Composizione
Il Consiglio Direttivo si compone di al meno 3 (tre) membri. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 4 (quattro) esercizi, cioè fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del quarto esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata.
I componenti il Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall’esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell’associazione.
- Oltre che per morte e scadenza del mandato, la carica di un membro del Consiglio Direttivo cessa per revocare da parte dell’Assemblea e per dimissioni.
I membri del Consiglio Direttivo possono rassegnare le proprie dimissioni per iscritto in qualsiasi momento. La dichiarazione di dimissioni deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo o, in caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, all’Assemblea generale. Le dimissioni diventeranno effettive con l’elezione del successore. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica dopo la scadenza del loro mandato fino all’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, dovrà essere convocata d’urgenza l’assemblea per la sostituzione dei membri cessati; i consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo in carica al momento della sostituzione.
La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico.
C) Funzionamento
Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell’avvenuta ricezione, ad esempio tramite e-mail con conferma di consegna, fax o raccomandata.
La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell’Organo di Controllo, se nominati.
Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando partecipano tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l’Organo di Controllo, se nominati, siano stati informati e non vi si oppongano.
Il Consiglio delibera sempre a maggioranza semplice dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità virtuale, ovvero in assenza di presenza fisica dei membri del Consiglio, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli partecipanti di intervenire alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.
D) Doveri dell’ufficio
I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all’attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a 3 (tre) riunioni consecutive è considerato dimissionario.
Ciascun consigliere deve astenersi dall’intraprendere attività o dall’assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell’Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all’immagine dell’Ente o al buon corso dell’attività.
I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall’agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall’esercitare il diritto di voto.
I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell’Associazione, dei creditori dell’Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.
Si applica in ogni caso il disposto dell’art. 2475-ter del codice civile.